Art. 149 C.C. – Scioglimento del matrimonio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 149 c.c. introduce la disciplina della separazione personale dei coniugi, stabilendo le condizioni e i presupposti per la separazione quale istituto distinto dal divorzio che consente ai coniugi di sospendere la convivenza senza sciogliere il vincolo matrimoniale. La norma è il fondamento del sistema italiano della separazione che precede il divorzio.

Separazione personale dei coniugi: natura, presupposti e sistema italiano

La separazione personale dei coniugi è disciplinata come segue: 1) natura della separazione: la separazione personale è una situazione giuridicamente riconosciuta in cui i coniugi sospendono la convivenza matrimoniale pur restando formalmente coniugati; il vincolo matrimoniale rimane; i coniugi non possono risposarsi finché non divorziano; 2) sistema dualistico: il diritto italiano distingue la separazione (che sospende la convivenza) dal divorzio (che scioglie il vincolo); la separazione è normalmente il passaggio obbligato prima del divorzio; il divorzio può essere chiesto dopo sei mesi dalla separazione consensuale o dodici mesi dalla separazione giudiziale; 3) tipi di separazione: la separazione può essere consensuale (per accordo tra i coniugi omologato dal tribunale) o giudiziale (pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi quando la convivenza è intollerabile); 4) cause di separazione giudiziale: la causa principale della separazione giudiziale è l'intollerabilità della convivenza o il danno grave ai figli; non è necessario dimostrare la colpa di nessuno; la separazione senza addebito è la regola generale; 5) addebito della separazione: in aggiunta alla separazione, il giudice può dichiarare la separazione addebitabile a uno o entrambi i coniugi se la loro condotta contraria ai doveri coniugali ha causato l'intollerabilità; l'addebito ha conseguenze sull'assegno di mantenimento; 6) effetti della separazione: la separazione fa cessare l'obbligo di coabitazione e fedeltà; nascono obblighi di mantenimento; la responsabilità genitoriale rimane condivisa; è richiesta la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori. La separazione è un istituto centrale del diritto di famiglia italiano.

Profili applicativi

La separazione è rilevante in tutti i casi di crisi matrimoniale: i coniugi non vanno più d'accordo e la convivenza è diventata intollerabile; possono separarsi consensualmente se sono d'accordo sulle condizioni (affidamento figli, mantenimento, casa coniugale); o giudizialmente se non si accordano; la separazione apre il periodo di sei o dodici mesi al termine del quale può essere chiesto il divorzio; durante la separazione il vincolo matrimoniale sussiste ma i coniugi sono liberi di vivere separatamente senza violare il dovere di coabitazione.

In sintesi

La separazione personale sospende la convivenza matrimoniale senza sciogliere il vincolo; il sistema italiano distingue separazione e divorzio con un percorso bifasico; la separazione può essere consensuale (omologata dal tribunale) o giudiziale (pronunciata per intollerabilità della convivenza); la causa principale è l'intollerabilità della convivenza senza necessità di provare colpa; il giudice può addebitare la separazione al coniuge che ha violato i doveri coniugali; gli effetti includono cessazione di coabitazione e fedeltà, obblighi di mantenimento e regolamentazione dei figli.