Art. 154 C.C. – Giudizio di divorzio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Articolo abrogato o privo di testo vigente nel Codice Civile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 154 c.c. disciplina i provvedimenti urgenti e temporanei che il presidente del tribunale adotta nell'udienza presidenziale della separazione, garantendo la tutela immediata dei coniugi e dei figli durante la pendenza del giudizio di separazione. La norma assicura che la tutela processuale sia effettiva sin dall'inizio del procedimento.

Provvedimenti provvisori nell'udienza presidenziale: contenuto e immediata eseguibilità

I provvedimenti provvisori nell'udienza presidenziale sono disciplinati come segue: 1) udienza presidenziale: l'udienza presidenziale è il primo atto processuale della separazione giudiziale; il presidente del tribunale sente entrambi i coniugi, tenta la conciliazione e adotta i provvedimenti urgenti necessari per la regolamentazione provvisoria dei rapporti; 2) contenuto dei provvedimenti: il presidente adotta provvedimenti su: affidamento dei figli minori (provvisorio), contributo al loro mantenimento, assegnazione della casa coniugale al genitore con cui vivranno i figli, eventuale assegno di mantenimento al coniuge debole, allontanamento del coniuge violento dalla casa; 3) immediata eseguibilità: i provvedimenti presidenziali sono immediatamente eseguibili; producono effetti dall'udienza stessa; non è necessario attendere la sentenza definitiva; 4) carattere provvisorio: i provvedimenti presidenziali hanno natura provvisoria; sono destinati a essere sostituiti dalla sentenza di separazione; il giudice istruttore può modificarli in corso di causa se la situazione cambia; 5) interesse dei figli: nell'adozione dei provvedimenti il presidente valuta prioritariamente l'interesse dei figli minori; la continuità affettiva, la stabilità dell'ambiente di vita e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori sono i criteri principali; 6) ricorso d'urgenza: in casi di violenza domestica o di pericolo per i figli, il giudice può adottare provvedimenti d'urgenza anche prima dell'udienza presidenziale, su ricorso d'urgenza di uno dei coniugi. I provvedimenti presidenziali sono la tutela cautelare nel processo di separazione.

Profili applicativi

I provvedimenti presidenziali sono essenziali nei casi di violenza domestica: la moglie presenta ricorso di separazione giudiziale allegando violenza domestica; il presidente convoca i coniugi e, sentite le parti, adotta provvedimenti urgenti: allontanamento del marito dalla casa coniugale, affidamento esclusivo dei figli alla madre con diritto di visita del padre, contributo al mantenimento dei figli; questi provvedimenti sono immediatamente eseguibili; se il marito non si allontana dalla casa, la moglie può chiedere l'esecuzione forzata; i provvedimenti durano fino alla sentenza definitiva di separazione.

In sintesi

L'udienza presidenziale è il primo atto processuale della separazione giudiziale; il presidente sente i coniugi, tenta la conciliazione e adotta provvedimenti urgenti su figli, mantenimento, casa e allontanamento; i provvedimenti sono immediatamente eseguibili senza attendere la sentenza; hanno natura provvisoria e sono sostituiti dalla sentenza definitiva; il giudice istruttore può modificarli in corso di causa; in caso di violenza domestica sono possibili provvedimenti d'urgenza anche prima dell'udienza presidenziale; l'interesse dei figli minori è il criterio prioritario.