Art. 195 C.C. – Beni esclusi dalla comunione per accordo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

**Non possono formare oggetto di convenzione i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, e i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge.**

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 195 c.c. disciplina l'aggiudicazione dei beni indivisibili nella divisione della comunione legale sciolta, stabilendo le modalità con cui si procede quando i beni comuni non sono divisibili in natura. La norma garantisce che la divisione sia equa anche per i beni che non possono essere fisicamente separati.

Aggiudicazione dei beni indivisibili nella divisione della comunione

L'aggiudicazione dei beni indivisibili è disciplinata come segue: 1) indivisibilità in natura: alcuni beni della comunione non possono essere divisi fisicamente senza perdere il loro valore (un appartamento, un'auto, un quadro, un gioiello); per questi beni si adottano metodi alternativi alla divisione in natura; 2) aggiudicazione a un coniuge con conguaglio: il metodo preferito per i beni indivisibili è l'aggiudicazione di tutto il bene a uno dei coniugi con il pagamento di un conguaglio all'altro pari alla metà del valore del bene; es.: la casa viene attribuita a un coniuge che paga all'altro metà del valore di mercato; 3) preferenza nella aggiudicazione: quando entrambi i coniugi vogliono lo stesso bene indivisibile, si adottano criteri di preferenza; la giurisprudenza tiene conto di: chi abita già nel bene, chi ne ha più bisogno, interessi dei figli minori, capacità economica di pagare il conguaglio; 4) vendita a terzi: se nessuno dei coniugi vuole aggiudicarsi il bene o non ha la capacità economica di pagare il conguaglio, il bene viene venduto a terzi e il ricavato diviso al 50%; 5) stima del bene: la stima del valore del bene indivisibile è fondamentale per calcolare il conguaglio; la stima avviene di solito tramite consulente tecnico nominato dal giudice; le parti possono concordare il valore o contestare la stima; 6) casa familiare e affidamento: la casa familiare può essere assegnata al genitore con cui convivono i figli minori (ai sensi dell'art. 155 c.c.); l'assegnazione della casa ai fini dell'abitazione dei figli è prioritaria rispetto alla divisione patrimoniale. L'aggiudicazione con conguaglio è il meccanismo che garantisce la parità nella divisione anche per i beni indivisibili.

Profili applicativi

L'aggiudicazione di beni indivisibili rileva nella divisione della casa coniugale: i coniugi hanno la casa in comune (valore 300.000 euro); la casa non è divisibile in natura; entrambi la vogliono; il giudice aggiudica la casa al genitore con cui convivono i figli minori (preferenza per i figli); l'altro coniuge riceve un conguaglio di 150.000 euro (metà del valore); se il coniuge che si aggiudica la casa non ha la liquidità per il conguaglio immediato, si può concordare un pagamento dilazionato con garanzie; in alternativa la casa viene venduta a terzi e il ricavato diviso.

In sintesi

I beni indivisibili della comunione non possono essere divisi in natura; il metodo principale è l'aggiudicazione a un coniuge con pagamento del conguaglio all'altro pari alla metà del valore; la preferenza spetta al coniuge che già abita il bene, a quello con i figli minori o con maggiore bisogno; se nessuno può aggiudicarsi il bene si procede alla vendita a terzi con divisione del ricavato; la stima avviene tramite CTU; la casa familiare può essere assegnata prioritariamente al genitore con i figli minori; l'aggiudicazione con conguaglio garantisce la parità anche per i beni non divisibili.