Art. 2598 C.C. – Atti di concorrenza sleale

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2598 c.c. definisce gli atti di concorrenza sleale: comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale che arrecano danno all'altrui azienda attraverso l'uso di segni distintivi altrui, denigrazione, imitazione, appropriazione di pregi altrui o altri mezzi scorretti.

Contenuto

  1. Compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni usati da altri; imita servilmente i prodotti di un concorrente; compie atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività del concorrente.
  2. Chiunque diffonde notizie false o tendenziose sui prodotti o sull'attività di un concorrente, ovvero si appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (denigrazione e appropriazione di pregi).
  3. Chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (clausola generale di correttezza).

Profili applicativi

La concorrenza sleale tutela non solo il singolo concorrente ma il mercato in generale: la clausola generale dell'art. 2598 n. 3 (contrari ai principi della correttezza professionale) consente di sanzionare comportamenti nuovi non rientranti nelle categorie tipiche. I rimedi: inibitoria (cessazione dell'atto sleale), rimozione degli effetti, risarcimento del danno (con o senza prova del danno specifico), pubblicazione della sentenza. La concorrenza sleale si distingue dall'abuso di posizione dominante (diritto antitrust): quest'ultimo richiede una posizione di dominanza sul mercato; la sleale può essere compiuta anche da piccole imprese.

In sintesi

L'art. 2598 c.c. identifica tre categorie di concorrenza sleale: confusione con i segni o prodotti del concorrente; denigrazione e appropriazione di pregi; ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale; i rimedi sono inibitoria, risarcimento e pubblicazione della sentenza.