Testo della norma
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2723 c.c. estende il divieto di prova testimoniale ai patti di modifica o estinzione del contratto scritto stipulati posteriormente alla formazione del documento, quando la modifica non possa ragionevolmente attribuirsi a un accordo verbale in considerazione del valore e delle condizioni del contratto.
Patti posteriori al documento: inammissibilita della prova testimoniale per modifiche significative
La prova testimoniale e inammissibile anche quando si pretende che, dopo la formazione della prova scritta, il contratto sia stato modificato o estinto verbalmente, salvo che, avuto riguardo al valore e alle condizioni del contratto, la modifica o l'estinzione non possa ragionevolmente attribuirsi ad un accordo verbale. Il giudice valuta caso per caso se la modificazione pattuita verbalmente sia compatibile con il valore economico del contratto e con la prassi contrattuale delle parti: 1) modifiche di piccola entita o relative alle sole modalita esecutive possono essere provate per testimoni; 2) modifiche sostanziali (del prezzo, dell'oggetto, delle garanzie, dei termini) di un contratto di valore rilevante non possono ragionevolmente essere attribuite a un accordo verbale e la prova testimoniale e inammissibile. L'articolo si coordina con l'art. 2722 c.c. che vieta la prova testimoniale dei patti anteriori o coevi al documento.
Profili applicativi
L'art. 2723 c.c. risolve una questione pratica frequente: le parti eseguono il contratto scritto per un certo periodo, poi sostengono di averne verbalmente modificato le condizioni. Il legislatore ha scelto una soluzione di compromesso: non vieta in assoluto la prova testimoniale delle modifiche successive (a differenza dei patti anteriori al documento), ma la condiziona alla ragionevolezza dell'accordo verbale rispetto al valore e alle condizioni del contratto. Una modifica da 100 a 50.000 euro del prezzo di una fornitura non e ragionevolmente verbale; una modifica al giorno di consegna senza impatto economico potrebbe esserlo.
In sintesi
La prova testimoniale e inammissibile per patti di modifica o estinzione del contratto stipulati dopo la formazione del documento, quando la modifica non possa ragionevolmente attribuirsi a un accordo verbale in considerazione del valore e delle condizioni contrattuali. Modifiche di piccola entita o relative alle sole modalita esecutive possono invece essere provate per testimoni.