Testo della norma
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2724 c.c. elenca le eccezioni al divieto di prova testimoniale stabilito dagli artt. 2721-2723 c.c., individuando tre ipotesi in cui la prova per testimoni e ammissibile anche in deroga alle limitazioni generali. Le eccezioni si fondano sulla impossibilita o difficolta pratica di procurarsi la prova scritta.
Eccezioni al divieto di prova testimoniale: principio di prova scritta, impossibilita e perdita del documento
E' in ogni caso ammessa la prova per testimoni:
Profili applicativi
Il principio di prova per iscritto e la piu frequente delle eccezioni: basta un documento che renda plausibile il fatto allegato (anche se non lo prova compiutamente) per aprire la porta alla prova testimoniale. Questo spiega l'importanza di conservare ogni scambio documentale (email, messaggi WhatsApp, note spese) anche quando non formalmente conclusivo: anche un singolo messaggio che menzioni l'accordo puo costituire principio di prova scritta e consentire al giudice di ammettere i testimoni. La perdita incolpevole del documento (incendio, furto, disastro naturale) e una causa eccezionale ma importante: chi prova la perdita e la sua incolpevolezza recupera la possibilita di ricorrere alla prova orale.
In sintesi
La prova testimoniale e ammessa in deroga ai divieti degli artt. 2721-2723 in tre casi: 1) principio di prova per iscritto (un documento rende verosimile il fatto); 2) impossibilita di procurarsi la prova scritta per la natura del contratto o per uso; 3) perdita incolpevole del documento per caso fortuito o forza maggiore.