Art. 556 C.C. – Determinazione della porzione disponibile

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: La Riunione Fittizia

Per determinare l’ammontare della **porzione disponibile** (e di conseguenza, della legittima) si deve formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (**_relictum_**), detraendone i **debiti**.

Comma 2: Aggiunta delle Donazioni

Alla massa così formata si **aggiungono fittiziamente** i beni di cui il defunto ha disposto a titolo di **donazione** durante la sua vita (il **_donatum_**), secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione (morte del *de cuius*).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Definisce le operazioni tecniche necessarie per calcolare la porzione di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre.

Contenuto

Per determinare la porzione disponibile, si forma una massa comprendente tutti i beni appartenenti al defunto al momento della morte, si detraggono i debiti, e si aggiunge poi fittiziamente il valore dei beni donati in vita, calcolato secondo il loro stato al tempo della donazione.

Profili applicativi

Questa operazione, nota come riunione fittizia, consente di ricostruire l'intero patrimonio rilevante ai fini del calcolo della legittima, includendo anche quanto il defunto ha trasferito in vita, per evitare che le donazioni vengano usate per eludere i diritti dei legittimari.

In sintesi

La porzione disponibile si calcola sommando ai beni lasciati alla morte, al netto dei debiti, il valore fittizio delle donazioni fatte in vita.