Art. 693 C.C. – Obblighi dell’istituito

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Rinvio all’Usufrutto

Le disposizioni del fedecommesso valide (Art. 692 C.C.) sono soggette alle stesse norme stabilite per l’**usufrutto** in relazione all’obbligo di conservare, gestire e godere dei beni da parte dell’istituito (primo chiamato).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Precisa il contenuto dell'obbligo gravante sull'istituito nella sostituzione fedecommissaria.

Contenuto

L'istituito nella sostituzione fedecommissaria ha l'obbligo di conservare i beni ricevuti in vista della loro restituzione, alla propria morte, al sostituito designato dal testatore, non potendo disporne liberamente come farebbe un erede ordinario.

Profili applicativi

L'obbligo di conservazione caratterizza la posizione dell'istituito fedecommissario come quella di un amministratore vincolato più che di un pieno proprietario, in coerenza con la funzione protettiva dell'istituto a favore del sostituito incapace.

In sintesi

L'istituito nella sostituzione fedecommissaria deve conservare i beni per restituirli, alla propria morte, al sostituito.