Testo della norma
Comma Unico: Diritto di Estirpazione
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e gli arbusti che sono piantati o nati a una distanza minore di quella legale o di quella stabilita dai regolamenti o dagli usi locali (Art. 892 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina le modalità e i costi dell'estirpazione degli alberi piantati in violazione delle distanze legali.
Contenuto
L'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale deve avvenire secondo le modalità che arrecano il minor danno possibile, con le spese a carico di chi ha violato le distanze, salvo diverso accordo tra le parti interessate.
Profili applicativi
La regola sulle spese, a carico di chi ha violato le distanze, realizza un giusto criterio di responsabilità, ponendo l'onere economico dell'estirpazione a carico di chi ha causato la situazione contraria alla legge.
In sintesi
L'estirpazione degli alberi mal piantati avviene con il minor danno possibile e a spese di chi ha violato le distanze.