Art. 894 C.C. – Estirpazione di alberi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Diritto di Estirpazione

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e gli arbusti che sono piantati o nati a una distanza minore di quella legale o di quella stabilita dai regolamenti o dagli usi locali (Art. 892 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le modalità e i costi dell'estirpazione degli alberi piantati in violazione delle distanze legali.

Contenuto

L'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale deve avvenire secondo le modalità che arrecano il minor danno possibile, con le spese a carico di chi ha violato le distanze, salvo diverso accordo tra le parti interessate.

Profili applicativi

La regola sulle spese, a carico di chi ha violato le distanze, realizza un giusto criterio di responsabilità, ponendo l'onere economico dell'estirpazione a carico di chi ha causato la situazione contraria alla legge.

In sintesi

L'estirpazione degli alberi mal piantati avviene con il minor danno possibile e a spese di chi ha violato le distanze.