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Codice di procedura civile

Art. 138 c.p.c.

Notificazione in mani proprie

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

L'ufficiale giudiziario ((esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,)) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Spiegazione

Notificazione in mani proprie: ufficiale consegna copia a destinatario presso casa di abitazione o ovunque lo trovi in circoscrizione ufficio. Se rifiuto ricevere → atto nella relazione e considerato fatto in mani proprie. Fondamento: certezza consegna.

Esempio

Ufficiale raggiunge parte a domicilio, consegna ricorso. Se parte rifiuta → ufficiale verbalizza rifiuto, notificazione è fatta ugualmente.

Giurisprudenza

Giurisprudenza: mani proprie è fondamentale per certezza. Rifiuto non invalida notificazione (è fatto in mani proprie comunque).

Schema

Notificazione mani proprie: domicilio abitativo O trovato in circoscrizione. Consegna diretta copia. Rifiuto → verbalizzato, fatto ugualmente. Fondamento: certezza consegna.

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