Art. 139 c.p.c.
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Testo dell'articolo
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (171) ((173))
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.
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Note di aggiornamento
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Spiegazione
Notificazione in residenza-dimora-domicilio: se no mani proprie, ufficiale ricerca destinatario in residenza (abitazione/ufficio/azienda) e consegna a persona famiglia ≥14 anni non incapace. Se assente → portiere/vicino. Portiere/vicino → raccomandata notizia al destinatario. Se residenza ignota → dimora, poi domicilio. Nave mercantile → capitano. Riforma 2022-2024 aggiunse raccomandata-pec notizia.
Esempio
Destinatario non trovato casa. Ufficiale consegna copia a figlio (≥14 anni). Portiere firmerà se figlio assente. Ufficiale invia raccomandata notizia destinatario.
Giurisprudenza
Giurisprudenza: consegna a parente/personale casa è ammessa se ≥14 anni. Raccomandata notizia (dopo 2022) è obbligo. Corte Cost. richiese notizia per rispetto diritto difesa.
Schema
Notificazione residenza: ricerca abitazione/ufficio/azienda. Consegna: parente ≥14 anni (regola) → portiere → vicino. Raccomandata notizia. Ignota residenza → dimora → domicilio.