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Codice di procedura civile

Art. 150 c.p.c.

Notificazione per pubblici proclami

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.(88)((90))

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Spiegazione

Termini processuali: fissati dalla legge per atti procedurali (citazione, ricorso, ricorso appello, ecc.). Termini sono perentori (non prorogabili tranne legge dica altrimenti). Decorrenza: giorni dalla notificazione/comunicazione. Conteggio: escluso giorno inizio (es. notificato lunedì = martedì è giorno 1). Termini decorrono solo giorni feriali se legge non specifica.

Esempio

Ricorso notificato lunedì. Termine 20 giorni. Conteggio: martedì=1, mercoledì=2, ..., giovedì successivo=20. Scadenza entro giovedì pomeriggio. Domenica e festivi non contano se feriali.

Giurisprudenza

Giurisprudenza: termini perentori sono rigidi. Violazione = decadenza (salvo rari casi compensazione). Conteggio rigoroso.

Schema

Termini processuali: fissati legge (perentori). Decorrenza: giorni da notificazione. Conteggio: escluso giorno 0, inclusi solo feriali. Rigore: decadenza se violato.

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