Art. 133-bis c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo.

Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

💡 Ratio Legis
Consente di adattare l’entità delle pene pecuniarie alle effettive condizioni economiche del condannato, per garantire che multa e ammenda mantengano una reale efficacia deterrente indipendentemente dal patrimonio dell’autore del reato.

🔍 Esempio Concreto
Per uno stesso reato, il giudice può applicare una multa più vicina al massimo edittale a un condannato particolarmente facoltoso, e una multa più contenuta a un condannato in gravi difficoltà economiche, fino a poter aumentare la pena fino al triplo o ridurla fino a un terzo.

⚖️ Giurisprudenza
La possibilità di modulare la pena pecuniaria oltre gli stessi limiti edittali ordinari, in ragione delle condizioni economiche del reo, evita che la sanzione risulti irrisoria per i più abbienti o eccessivamente gravosa per chi versa in difficoltà economiche.

📊 Schema
Determinazione di multa o ammenda → il giudice tiene conto anche delle condizioni economiche del reo, potendo aumentare la pena fino al triplo o diminuirla fino a un terzo rispetto ai limiti edittali.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).