Art. 133-ter c.p.

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))

In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.

💡 Ratio Legis
Consente una modalità di pagamento dilazionato delle pene pecuniarie, evitando che l’impossibilità di un pagamento immediato in unica soluzione si traduca in una conversione automatica in sanzioni più gravose.

🔍 Esempio Concreto
Un condannato con difficoltà economiche a cui sia stata inflitta una multa può ottenere dal giudice la rateizzazione del pagamento in un numero di rate mensili proporzionato alla propria situazione economica, evitando l’immediata esigibilità dell’intero importo.

⚖️ Giurisprudenza
La rateizzazione rappresenta uno strumento di effettività della pena pecuniaria, poiché un pagamento reso concretamente sostenibile ha maggiori probabilità di essere effettivamente eseguito rispetto a un’unica somma che il condannato non è in grado di versare.

📊 Schema
Multa o ammenda → il giudice può disporne il pagamento rateale, da tre a trenta rate mensili, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).