Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
💡 Ratio Legis
Fissa le regole tecniche uniformi per calcolare la durata delle pene detentive e pecuniarie, indispensabili per applicare correttamente ogni disposizione del codice che faccia riferimento a giorni, mesi o anni di pena.
Esempio Concreto
Una pena di un mese di reclusione si calcola secondo il calendario comune, e non secondo un numero fisso di giorni, mentre ogni giorno di pena si computa per intero nelle sue ventiquattro ore.
Giurisprudenza
L’uniformità del criterio di calcolo, ancorato al calendario comune anziché a convenzioni particolari, garantisce certezza e prevedibilità nella determinazione della durata effettiva di ogni pena inflitta.
Schema
Computo delle pene → il giorno si conta per ventiquattro ore; il mese e l’anno secondo il calendario comune.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).