Testo della norma
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Enuncia i diritti e doveri fondamentali che nascono dal matrimonio, in un regime di piena parità tra i coniugi.
Contenuto
Dal matrimonio derivano obblighi reciproci di: 1) fedeltà; 2) assistenza morale e materiale; 3) collaborazione nell'interesse della famiglia; 4) coabitazione. Ciascun coniuge contribuisce ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Profili applicativi
La violazione dei doveri coniugali rileva come causa di addebito nella separazione solo quando sia la causa esclusiva o principale del fallimento del matrimonio (Cass. S.U. 2003). Il lavoro casalingo è espressamente equiparato al lavoro professionale ai fini della contribuzione, riconoscendo piena dignità al coniuge che si dedica alla famiglia. L'addebito della separazione comporta la perdita del diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, co. 1), ma non di quello alimentare.
In sintesi
Il matrimonio crea tra i coniugi obblighi reciproci di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione, con parità di diritti e contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive possibilità, incluso il lavoro casalingo.