Art. 146 C.C. – Allontanamento dalla residenza familiare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il diritto di chiedere la separazione personale o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non è escluso dall’allontanamento dalla residenza familiare, quando ricorrono giusti motivi. Il giudice può, su istanza dell’altro coniuge, ordinare il sequestro dei beni di quello che si è allontanato o ha rifiutato di osservare gli obblighi previsti dall’articolo 143.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 146 c.c. prevede una conseguenza automatica dell'abbandono ingiustificato della residenza familiare da parte di un coniuge: la sospensione dell'obbligo di contribuzione dell'altro coniuge nei confronti di quello allontanatosi. La norma costituisce un rimedio immediato contro l'inadempimento degli obblighi di coabitazione senza richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario.

Contenuto

Il coniuge che, senza giustificato motivo, si allontana dalla residenza familiare, perde il diritto al mantenimento e agli altri diritti economici che la legge gli attribuisce nell'ambito del matrimonio, finché dura l'inadempimento. Il giustificato motivo può consistere in motivi lavorativi, di salute, o nell'impossibilità di convivere per comportamenti violenti o gravemente lesivi del coniuge rimasto. L'automatismo della sospensione non richiede una pronuncia giudiziale preventiva, ma l'esistenza del presupposto (assenza ingiustificata) può essere contestata in giudizio.

Profili applicativi

La norma è applicata soprattutto nella fase che precede la separazione formale, quando un coniuge abbandona il domicilio coniugale senza aver promosso il procedimento di separazione. Il giudice della separazione tiene conto dell'abbandono ai fini dell'addebito (art. 151, co. 2 c.c.): l'allontanamento ingiustificato è tipicamente considerato causa di addebitabilità. Il coniuge in difficoltà economica può comunque ricorrere al giudice per ottenere provvedimenti urgenti di mantenimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei casi più gravi.

In sintesi

L'art. 146 c.c. sancisce che il coniuge che abbandona senza giustificato motivo la residenza familiare perde il diritto al mantenimento e alle altre prestazioni economiche coniugali per tutta la durata dell'inadempimento.