Art. 151 C.C. – Separazione giudiziale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, avuto riguardo al suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 151 c.c. è il fondamento della separazione giudiziale: consente a ciascun coniuge di ottenere la separazione quando si verifichino fatti, anche non imputabili ad alcuno, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale non estingue il matrimonio ma sospende i doveri di coabitazione e fedeltà.

Contenuto

  1. La separazione può essere chiesta da ciascuno dei coniugi quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione dei figli.
  2. I fatti possono essere anche non addebitabili ad alcuno dei coniugi (separazione senza addebito).
  3. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, su istanza di parte, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, quando risulta che essa è dovuta al comportamento contrario ai doveri coniugali di uno di essi.
  4. L'addebito incide sull'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) e sul diritto successorio del coniuge superstite.

Profili applicativi

La prova dell'addebito incombe sul coniuge che lo chiede: è necessario dimostrare sia la violazione dei doveri coniugali sia il nesso causale tra quella violazione e l'intollerabilità della convivenza. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto il procedimento unitario per le controversie di famiglia, semplificando il rito della separazione giudiziale e rafforzando i meccanismi di mediazione familiare. Con la L. 55/2015 (c.d. divorzio breve), il termine per chiedere il divorzio dopo la separazione è stato ridotto a sei mesi (separazione consensuale) o un anno (separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale.

In sintesi

L'art. 151 c.c. consente la separazione giudiziale quando fatti — anche incolpevoli — rendono intollerabile la convivenza; su istanza di parte il giudice può addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione dei doveri coniugali.