Testo della norma
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, avuto riguardo al suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 151 c.c. è il fondamento della separazione giudiziale: consente a ciascun coniuge di ottenere la separazione quando si verifichino fatti, anche non imputabili ad alcuno, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale non estingue il matrimonio ma sospende i doveri di coabitazione e fedeltà.
Contenuto
Profili applicativi
La prova dell'addebito incombe sul coniuge che lo chiede: è necessario dimostrare sia la violazione dei doveri coniugali sia il nesso causale tra quella violazione e l'intollerabilità della convivenza. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto il procedimento unitario per le controversie di famiglia, semplificando il rito della separazione giudiziale e rafforzando i meccanismi di mediazione familiare. Con la L. 55/2015 (c.d. divorzio breve), il termine per chiedere il divorzio dopo la separazione è stato ridotto a sei mesi (separazione consensuale) o un anno (separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale.
In sintesi
L'art. 151 c.c. consente la separazione giudiziale quando fatti — anche incolpevoli — rendono intollerabile la convivenza; su istanza di parte il giudice può addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione dei doveri coniugali.