Art. 355 C.C. – Modificazione dell’inventario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Beni Dimenticati o Rinvenuti

Se dopo la redazione dell’inventario vengono scoperti nuovi beni appartenenti al minore, il tutore deve immediatamente procedere alla loro descrizione aggiuntiva (integrazione dell’inventario) nelle forme stabilite dall’articolo precedente (Art. 354 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di mantenere aggiornato e corretto l'inventario iniziale a fronte di elementi emersi successivamente alla sua redazione.

Contenuto

Se dopo la compilazione dell'inventario si scoprono ulteriori beni o debiti del minore, oppure emergono errori nella descrizione originaria, si procede con un supplemento o con una rettifica dell'inventario, secondo le stesse forme previste per la sua redazione.

Profili applicativi

La norma garantisce che il quadro patrimoniale di riferimento resti affidabile nel tempo, evitando che omissioni o inesattezze iniziali si traducano in una rappresentazione non veritiera della situazione economica del minore.

In sintesi

L'inventario può essere integrato o corretto in un momento successivo, se emergono nuovi beni, debiti o errori.