Art. 483 C.C. – Impugnazione per errore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Irrilevanza dell’Errore

L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore.

Comma 2: Eccezione (Scoperta del Testamento)

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, e che contenga legati che esauriscano o superino il valore della quota, l’erede non è tenuto a soddisfarli oltre il valore dell’eredità o con i propri beni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la tutela della volontà del chiamato, ammettendo l'impugnazione anche in presenza di un errore rilevante sulla consistenza dell'eredità.

Contenuto

L'accettazione può essere impugnata anche quando è conseguenza di un errore di fatto essenziale, come nel caso in cui venga successivamente scoperto un testamento che muta in modo rilevante la consistenza della quota ereditaria rispetto a quanto il chiamato riteneva al momento di accettare.

Profili applicativi

A differenza della violenza e del dolo, che riguardano il comportamento di terzi, l'errore attiene alla rappresentazione soggettiva che il chiamato aveva della propria situazione ereditaria: la tutela opera solo se l'errore è oggettivamente rilevante e non frutto di semplice negligenza.

In sintesi

L'accettazione può essere impugnata anche per errore essenziale, come la scoperta successiva di un testamento che ne modifica sostanzialmente la consistenza.