Testo della norma
Comma 1: Irrilevanza dell’Errore
L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore.
Comma 2: Eccezione (Scoperta del Testamento)
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, e che contenga legati che esauriscano o superino il valore della quota, l’erede non è tenuto a soddisfarli oltre il valore dell’eredità o con i propri beni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Completa la tutela della volontà del chiamato, ammettendo l'impugnazione anche in presenza di un errore rilevante sulla consistenza dell'eredità.
Contenuto
L'accettazione può essere impugnata anche quando è conseguenza di un errore di fatto essenziale, come nel caso in cui venga successivamente scoperto un testamento che muta in modo rilevante la consistenza della quota ereditaria rispetto a quanto il chiamato riteneva al momento di accettare.
Profili applicativi
A differenza della violenza e del dolo, che riguardano il comportamento di terzi, l'errore attiene alla rappresentazione soggettiva che il chiamato aveva della propria situazione ereditaria: la tutela opera solo se l'errore è oggettivamente rilevante e non frutto di semplice negligenza.
In sintesi
L'accettazione può essere impugnata anche per errore essenziale, come la scoperta successiva di un testamento che ne modifica sostanzialmente la consistenza.