Art. 501 C.C. – Impugnazioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Termine per il Reclamo

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione dello stato di graduazione, senza che siano stati presentati reclami, lo stato diventa definitivo.

Comma 2: Giudizio di Cognizione

Se vengono presentati reclami, l’autorità giudiziaria provvede in camera di consiglio, dopo aver sentito l’erede e i creditori o legatari. I reclami devono essere decisi con sentenza, salva la possibilità di rimettere le parti ad un giudizio ordinario di cognizione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente ai creditori e ai legatari di contestare il piano di riparto predisposto dall'erede, a tutela dei propri diritti sul patrimonio ereditario.

Contenuto

Contro il progetto di stato di graduazione, i creditori e i legatari possono proporre impugnazione entro il termine stabilito dalla legge, contestando l'ordine o la misura del soddisfacimento loro attribuito rispetto agli altri aventi diritto.

Profili applicativi

Il diritto di impugnazione completa le garanzie procedurali della liquidazione concorsuale: chi ritiene che il progetto di graduazione non rispetti correttamente l'ordine delle cause di prelazione può farlo accertare prima che il riparto diventi definitivo.

In sintesi

Creditori e legatari possono impugnare il progetto di graduazione se ritengono errato l'ordine o la misura del proprio soddisfacimento.