Art. 531 C.C. – Alienazione dei beni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Necessità dell’Autorizzazione

Per l’**alienazione degli immobili** e dei beni mobili diversi da quelli indicati nell’articolo 493, comma 2, e per i beni che possono deteriorarsi o non possono conservarsi, il curatore deve munirsi dell’**autorizzazione del tribunale**.

Comma 2: Forma e Modalità

Nell’autorizzare la vendita, il tribunale stabilisce le **cautele opportune**, e, di regola, ne ordina la **vendita all’incanto**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Limita i poteri dispositivi del curatore sui beni ereditari, in coerenza con la natura provvisoria e conservativa del suo incarico.

Contenuto

Il curatore non può alienare i beni ereditari, salvo che ciò sia necessario per pagare i debiti dell'eredità o per conservarne il patrimonio, e comunque sempre previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Profili applicativi

Il divieto generale di alienazione, temperato dalle eccezioni previste, evita che il curatore, la cui funzione è essenzialmente conservativa, disponga stabilmente di beni che spettano a chi, in futuro, accetterà l'eredità.

In sintesi

Il curatore può alienare beni ereditari solo se necessario per pagare debiti o conservare il patrimonio, e sempre con autorizzazione giudiziale.