Art. 555 C.C. – Riduzione delle donazioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Ordine Sussidiario

Quando la legittima è lesa e le **disposizioni testamentarie** (Art. 554 C.C.) non sono sufficienti a reintegrarla, si procede alla **riduzione delle donazioni**, cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Comma 2: Donazioni Simultanee

Se le donazioni sono state fatte contemporaneamente (nello stesso atto o nella stessa data), esse si riducono **proporzionalmente**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Stabilisce l'ordine con cui vengono ridotte le donazioni quando è necessario reintegrare la quota di legittima lesa.

Contenuto

Le donazioni si riducono, quando necessario per reintegrare la legittima, cominciando dall'ultima in ordine di tempo e risalendo via via alle precedenti, in ordine cronologico inverso rispetto alla loro data di stipulazione.

Profili applicativi

Il criterio cronologico inverso tutela la stabilità dei rapporti giuridici più risalenti nel tempo, colpendo per prime le donazioni più recenti e lasciando, per quanto possibile, ferme quelle più antiche, sulle quali i beneficiari avevano maturato un legittimo affidamento più consolidato.

In sintesi

Per reintegrare la legittima si riducono prima le donazioni più recenti, risalendo via via a quelle più antiche.