Art. 552 C.C. – Donazione o legato in conto di legittima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rinunzia all’Eredità

Il legittimario che **rinunzia all’eredità** può comunque **ritenere le donazioni** e i **legati** a lui fatti, che gravano sulla porzione disponibile.

Comma 2: Eccedenza della Disponibile

Se per soddisfare i legittimari che non hanno rinunziato (o i creditori ereditari) è necessario ridurre le donazioni o i legati, si applicano le disposizioni relative alla **riduzione delle donazioni** (Art. 555 C.C.).

Comma 3: Rinunzia e Imputazione

Il legittimario che rinunzia non può ricevere nulla in conto della sua legittima, ma se ha ricevuto donazioni o legati che non sono stati ridotti, conserva tali attribuzioni a carico della **disponibile**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il rapporto tra le liberalità ricevute in vita dal legittimario e la sua quota di legittima, evitando duplicazioni di attribuzioni.

Contenuto

Quanto il legittimario ha già ricevuto in vita dal defunto, per donazione o per legato, si imputa alla sua quota di legittima, salvo che il defunto lo abbia espressamente dispensato dall'imputazione, consentendogli di conservare l'attribuzione ricevuta in aggiunta alla legittima.

Profili applicativi

Il meccanismo dell'imputazione evita che il legittimario, già beneficiato in vita dal defunto, possa cumulare senza limiti quanto ricevuto con la piena quota di legittima, salvo che sia proprio il defunto ad aver voluto espressamente questo cumulo.

In sintesi

Le donazioni e i legati ricevuti in vita dal legittimario si imputano alla sua quota di legittima, salvo espressa dispensa del defunto.