Art. 727 C.C. – Norme per la formazione delle porzioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Criteri Guida

Nella formazione delle porzioni si devono evitare, nei limiti del possibile, i frazionamenti delle unità produttive (aziende), e le assegnazioni che possano danneggiare l’interesse generale o la **pubblica economia**.

Comma 2: Riferimento a Porzioni Uguali

Le porzioni, che risultano uguali per quota, sono assegnate con le modalità di cui all’Art. 725 C.C. (sorteggio).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fornisce criteri operativi ulteriori per la composizione delle porzioni, con particolare attenzione alla conservazione dell'integrità economica dei beni produttivi.

Contenuto

Nella formazione delle porzioni si deve, per quanto possibile, evitare il frazionamento delle aziende e mantenere unite le partecipazioni sociali, comprendendo in ciascuna porzione una quantità proporzionale di beni mobili, immobili e crediti della medesima natura.

Profili applicativi

La particolare attenzione riservata alle aziende e alle partecipazioni sociali riflette la consapevolezza che il frazionamento di questi beni produttivi tra più coeredi potrebbe comprometterne la funzionalità economica, con danno per tutti gli interessati.

In sintesi

Nella divisione si evita, per quanto possibile, di frazionare aziende e partecipazioni sociali, mantenendo equilibrio tra le diverse categorie di beni in ciascuna porzione.