Art. 728 C.C. – Conguagli in danaro

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Integrazione della Porzione

L’ineguaglianza delle porzioni in natura si compensa con l’equivalente in **denaro**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di correggere in denaro le eventuali disparità residue tra le porzioni formate in natura.

Contenuto

Le porzioni che, per la natura dei beni disponibili, non si possono formare in modo perfettamente uguale sono compensate mediante un conguaglio in denaro, a carico del coerede che ha ricevuto beni di valore superiore rispetto alla propria quota.

Profili applicativi

Il conguaglio in denaro rappresenta lo strumento tecnico che consente di conciliare l'esigenza di attribuire beni in natura, spesso non perfettamente frazionabili in quote esattamente equivalenti, con il principio di uguaglianza economica tra le porzioni dei coeredi.

In sintesi

Le eventuali differenze di valore tra le porzioni divise in natura vengono compensate con un conguaglio in denaro.