Art. 729 C.C. – Assegnazione o vendita dei mobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Procedura per i Mobili

Le porzioni devono essere formate raggruppando i mobili in lotti di valore il più possibile uniforme. I lotti sono **estratti a sorte**.

Comma 2: Indivisibilità o Scomodità

Se, nonostante il raggruppamento in lotti, rimangono beni mobili non compresi in alcuna porzione o che non sono comodamente divisibili, l’assegnazione è fatta mediante **accordo** tra i coeredi; in mancanza di accordo, i beni sono **venduti all’incanto** (asta pubblica).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fornisce una soluzione pratica per la ripartizione dei beni mobili quando una loro comoda divisione in natura non risulti possibile.

Contenuto

I beni mobili che non possono essere comodamente ripartiti in natura tra i coeredi possono essere assegnati direttamente a uno o più di essi, con addebito del relativo valore sulla loro porzione, oppure venduti, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Profili applicativi

La flessibilità tra assegnazione diretta e vendita consente di gestire in modo pratico anche i beni mobili di minore rilevanza economica, senza appesantire eccessivamente la procedura divisionale con operazioni sproporzionate rispetto al loro valore.

In sintesi

I beni mobili non comodamente divisibili possono essere assegnati a un coerede, con addebito sulla sua porzione, oppure venduti.