Art. 752 C.C. – Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio di Proporzionalità

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari **in proporzione delle loro quote ereditarie**, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Comma 2: Legatari

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo che la disposizione testamentaria ponga a suo carico il debito (onere).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiude la disciplina dei rapporti attivi tra coeredi (collazione) per aprire quella dei rapporti passivi, relativi ai debiti ereditari.

Contenuto

I debiti del defunto si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore o accordo intervenuto tra i coeredi in sede di divisione.

Profili applicativi

Il criterio proporzionale, coerente con quello già visto per gli oneri della divisione, assicura che ciascun erede risponda dei debiti del defunto in misura corrispondente alla propria partecipazione al patrimonio ereditario, salvo diversa volontà espressa.

In sintesi

I debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, salvo diverso accordo o disposizione testamentaria.