Art. 755 C.C. – Pagamento del debito ereditario con beni non divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Assegnazione per Pagamento

Se i coeredi decidono di pagare un debito ereditario con beni non liquidi (es. un immobile della massa), possono farlo mediante **assegnazione ai creditori** dei beni ereditari non liquidi, in proporzione della quota di ciascuno.

Comma 2: Surrogazione

Il coerede che, prima della divisione, ha pagato da solo una parte del debito eccedente la sua quota, è surrogato nei diritti del creditore contro gli altri coeredi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua una soluzione pratica per la copertura dei debiti ereditari quando alcuni beni sono rimasti fuori dalla divisione principale.

Contenuto

Quando alcuni beni non sono stati compresi nella divisione principale, questi possono essere destinati specificamente al pagamento dei debiti ereditari ancora non soddisfatti, secondo le modalità previste dalla legge per tali situazioni particolari.

Profili applicativi

Questa possibilità consente di gestire con flessibilità il pagamento dei debiti ereditari, utilizzando beni residui non ancora divisi, senza dover necessariamente riaprire l'intera operazione divisionale già conclusa per il resto del patrimonio.

In sintesi

I beni rimasti fuori dalla divisione possono essere destinati al pagamento dei debiti ereditari ancora da soddisfare.