Art. 762 C.C. – Errore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Mancata Applicazione

La divisione può essere annullata per violenza o dolo, ma non può essere impugnata per errore.

Comma 2: Errore sull’Oggetto

L’errore può portare all’annullamento se è caduto sull’esistenza o composizione dei beni ereditari (es. si ignorava l’esistenza di un bene).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Applica alla divisione i rimedi generali previsti per i vizi della volontà, con particolare riferimento all'errore.

Contenuto

La divisione può essere annullata per errore, secondo le regole generali sui vizi della volontà, quando l'errore sia stato determinante per il consenso del coerede e riconoscibile secondo la comune diligenza.

Profili applicativi

L'applicazione delle regole generali sull'errore evita di dover elaborare una disciplina autonoma per la divisione, garantendo comunque una tutela adeguata al coerede la cui volontà sia stata viziata da una falsa rappresentazione della realtà.

In sintesi

La divisione può essere annullata per errore determinante e riconoscibile, secondo le regole generali.