Testo della norma
Comma 1: Presupposto
La divisione può essere rescissa se uno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (la sua quota è inferiore ai $3/4$ di quella che gli spetterebbe).
Comma 2: Valutazione
La stima dei beni deve essere fatta con riguardo al loro valore al tempo della divisione.
Comma 3: Decadenza
L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce un rimedio specifico contro le divisioni che si rivelino gravemente sproporzionate rispetto al valore effettivo delle quote spettanti ai coeredi.
Contenuto
La divisione può essere rescissa quando uno dei coeredi dimostri di essere stato leso oltre un quarto rispetto alla quota a lui spettante, tenuto conto del valore dei beni al momento della divisione stessa.
Profili applicativi
Il rimedio della rescissione per lesione, con la soglia predeterminata di un quarto, offre una tutela oggettiva contro divisioni fortemente squilibrate, senza dover necessariamente dimostrare un vizio della volontà come l'errore o il dolo.
In sintesi
La divisione può essere rescissa se un coerede dimostra di essere stato leso per oltre un quarto della propria quota.