Art. 765 C.C. – Facoltà del coerede convenuto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Offerta Supplementare

Il coerede convenuto (chiamato in giudizio per rescissione) può evitare la rescissione della divisione offrendo al coerede attore un supplemento della porzione ereditaria in denaro o in natura, fino a concorrenza del giusto valore della sua quota.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Offre al coerede convenuto in rescissione uno strumento per evitare la caducazione dell'intera divisione, correggendo la lesione lamentata.

Contenuto

Il coerede convenuto in un'azione di rescissione per lesione può evitarla offrendo un supplemento, in denaro o in natura, sufficiente a colmare la lesione lamentata dal coerede attore rispetto alla propria quota.

Profili applicativi

La possibilità di offrire un supplemento consente di conservare l'assetto già realizzato con la divisione, correggendo semplicemente lo squilibrio economico che ne aveva giustificato l'impugnazione, anziché travolgere l'intera operazione.

In sintesi

Il coerede convenuto in rescissione può evitarla offrendo un supplemento in denaro o in natura che colmi la lesione lamentata.