Art. 772 C.C. – Divieto dei patti successori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Patto Istitutivo

È nullo ogni patto col quale taluno dispone della propria successione.

Comma 2: Patti Dispositivi e Rinunziativi

È ugualmente nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patto dispositivo), o rinunzia ai medesimi (patto rinunziativo).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina dei patti successori, sancendo il principio generale di divieto verso accordi relativi a successioni non ancora aperte.

Contenuto

È nullo ogni patto con cui taluno dispone della propria successione non ancora aperta, o dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione altrui non ancora aperta, o vi rinunzia, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, come i patti di famiglia.

Profili applicativi

Il divieto dei patti successori tutela la libertà testamentaria e la revocabilità della volontà fino alla morte, impedendo accordi preventivi che vincolerebbero anticipatamente la sorte di un patrimonio non ancora effettivamente devoluto.

In sintesi

Sono nulli gli accordi con cui si dispone in anticipo di una successione non ancora aperta, salve le eccezioni previste dalla legge.