Testo della norma
Comma 1: Divieto di Mandato Generico
È nullo il mandato con cui il donante attribuisce ad altri la facoltà di designare il donatario o di determinare l’oggetto della donazione.
Comma 2: Eccezione (Mandato Specifico)
È valido il mandato a donare che affida a un terzo la scelta del donatario tra una pluralità di persone determinate dal donante o la scelta dell’oggetto tra cose determinate dal donante, o entro i limiti di valore stabiliti dal donante.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Vieta di delegare a un terzo la scelta sostanziale sulla liberalità, in coerenza con il carattere personale della donazione.
Contenuto
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione, salvo che la scelta debba avvenire tra più persone o cose già determinate dal donante stesso.
Profili applicativi
Il divieto tutela il carattere personale della decisione di donare: la scelta di chi beneficiare e di cosa attribuire deve provenire dal donante, non potendo essere rimessa integralmente alla libera determinazione di un terzo.
In sintesi
Non si può delegare a un terzo la scelta del donatario o dell'oggetto della donazione, salvo scelta tra opzioni già predeterminate dal donante.