Testo della norma
Comma 1: Spese Ripartite
Le spese per le riparazioni e la ricostruzione del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari, in proporzione dei loro diritti (generalmente metà ciascuno).
Comma 2: Rinuncia alla Comunione
Il comproprietario può esimersi dall’obbligo di contribuire alle spese, purché rinunci al diritto di comunione, salvo che il muro sostenga un edificio di sua proprietà.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 882 c.c. regola la ripartizione delle spese per le riparazioni e la ricostruzione del muro comune: ogni comproprietario è tenuto a contribuire in proporzione alla sua quota.
Contenuto
Le spese di riparazione e di ricostruzione del muro comune sono a carico di tutti coloro che vi hanno diritto, in proporzione al diritto di ciascuno. Tuttavia, ciascun comproprietario può liberarsi dall'obbligo di contribuire alle spese, rinunciando al diritto sulla parete comune, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua proprietà. La rinuncia alla comunione del muro ha effetti liberatori solo per le spese future, non per quelle già maturate.
Profili applicativi
La ripartizione proporzionale delle spese di manutenzione e ricostruzione del muro comune è coerente con il principio generale della comunione (art. 1104 c.c.): ciascun partecipante sostiene i costi in misura corrispondente alla sua quota. La rinuncia liberatoria si applica solo se il muro non è portante per una costruzione del rinunciante: in caso contrario, l'interesse strutturale del rinunciante al muro lo obbliga a partecipare alle spese a prescindere dalla rinuncia alla comunione. Il comproprietario che esegue le riparazioni urgenti senza il consenso degli altri ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
In sintesi
L'art. 882 c.c. pone le spese di riparazione e ricostruzione del muro comune a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota, con facoltà di rinuncia liberatoria al muro purché esso non sostenga un edificio di proprietà del rinunciante.