Art. 881 C.C. – Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Indizi per Esclusività

Si presume che il muro divisorio appartenga esclusivamente al proprietario di uno dei fondi contigui:

1)

se presenta pietraie, chiusini o aperture che ne dimostrino l’uso esclusivo;

2)

se in sommità presenta un piovente che scarica interamente sul fondo di uno dei proprietari;

3)

se ci sono altri segni che indichino la proprietà esclusiva.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua elementi oggettivi che, se presenti, escludono la presunzione di comunione del muro divisorio.

Contenuto

La presunzione di comunione del muro divisorio è esclusa quando esistono segni contrari, come sporti, cornicioni o altri elementi costruttivi che indichino l'appartenenza esclusiva del muro a uno solo dei due proprietari confinanti.

Profili applicativi

La presenza di segni oggettivi contrari alla comunione consente di superare la presunzione generale, offrendo un criterio pratico e verificabile per accertare la proprietà esclusiva del muro senza necessità di ulteriori prove.

In sintesi

Determinati segni costruttivi escludono la presunzione di comunione, indicando la proprietà esclusiva del muro divisorio.