Art. 879 C.C. – Edifici isolati e muri negli abitati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Edifici nelle Zone Edificabili

Le norme sulle distanze tra costruzioni (Art. 873 e ss.) si applicano anche agli edifici situati nelle zone **edificabili** e a quelli che si trovano in comuni dove non esistono regolamenti edilizi.

Comma 2: Deroga per Muri Interni

Le disposizioni sulle distanze non si applicano ai **muri di isolamento** che si costruiscono lungo il confine o all’interno del fondo, che non abbiano altezza superiore ai **due metri e mezzo**.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 879 C.C. estende l’applicabilità delle distanze legali (Art. 873 C.C.) e introduce una deroga relativa ai muri bassi.

* **Applicazione Estesa (C. 1):** La norma chiarisce l’ambito di applicazione territoriale delle distanze. Il limite minimo di **tre metri** tra costruzioni (o la maggiore distanza prevista dal regolamento) si applica sia dove esistono regolamenti edilizi sia in loro assenza, purché si tratti di zone suscettibili di edificazione (a differenza del mero **muro di cinta** di Art. 878 C.C., che è un limite alla sola proprietà fondiaria).
* **Muro di Isolamento (Deroga C. 2):** Introduce un’ulteriore eccezione per i **muri molto bassi (max 2,5 metri)** che non siano muri di cinta ma che servano a scopi di isolamento (es. termico, acustico o visivo, o per contenimento di terra). Questi muri non rientrano nel concetto di “costruzione” ai fini dell’Art. 873 C.C. e possono essere costruiti **sul confine** senza rispettare le distanze.

SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 879 C.C. Edifici isolati e muri negli abitati.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Ambito Distanze**” ➡️ **Applicazione:** Distanze (3m) valgono sempre nelle **zone edificabili** $checkmark$ ➡️ **Deroga Muro Basso:** Muri **fino a 2,5m** (isolamento) non sono costruzioni ai fini delle distanze .

Comma 1: Edifici nelle Zone Edificabili

Comma 2: Deroga per Muri Interni

Schema visuale semplificato per Art. 879 C.C. Edifici isolati e muri negli abitati.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Ambito Distanze**” ➡️ **Applicazione:** Distanze (3m) valgono sempre nelle **zone edificabili** $checkmark$ ➡️ **Deroga Muro Basso:** Muri **fino a 2,5m** (isolamento) non sono costruzioni ai fini delle distanze .

Schema visuale semplificato per Art. 879 C.C. Edifici isolati e muri negli abitati.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Ambito Distanze**” ➡️ **Applicazione:** Distanze (3m) valgono sempre nelle **zone edificabili** $checkmark$ ➡️ **Deroga Muro Basso:** Muri **fino a 2,5m** (isolamento) non sono costruzioni ai fini delle distanze .

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