Art. 877 C.C. – Costruzione in aderenza senza comproprietà

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Costruzione al confine

Il vicino che intende costruire al confine può farlo, purché lasci un’intercapedine non inferiore a tre metri, o chieda la comunione forzosa del muro, oppure costruisca in aderenza.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la diversa ipotesi in cui la nuova costruzione venga realizzata in aderenza al muro del vicino, senza però diventarne comproprietario.

Contenuto

Chi costruisce in aderenza al muro del vicino, senza acquistarne la comunione, deve comunque rispettare le distanze e le regole previste per evitare pregiudizio al muro esistente, restando quest'ultimo di proprietariaà esclusiva del vicino.

Profili applicativi

La distinzione tra costruzione in aderenza con acquisto di comunione, già vista, e costruzione in aderenza senza comproprietà consente di adattare la disciplina alle diverse esigenze e scelte dei proprietari confinanti, senza imporre necessariamente la comunione del muro.

In sintesi

Si può costruire in aderenza al muro del vicino senza diventarne comproprietari, rispettando comunque le regole a tutela del muro esistente.