Testo della norma
Comma 1: Diritto a Chiedere la Comunione
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui (non di cinta) può chiederne la comunione (diventare comproprietario), purché il muro sia costruito sul confine.
Comma 2: Obblighi
Per ottenere la comunione, deve pagare la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 874 c.c. regola la comunione forzosa del muro divisorio che si trova sul confine o che il vicino intende acquistare in comunione, stabilendo il diritto del vicino di chiedere la comunione del muro altrui pagando la metà del valore e delle fondamenta.
Contenuto
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può renderlo comune, anche senza il consenso del proprietario, purché paghi la metà del valore del muro e delle fondamenta, e una somma corrispondente alla metà del valore del suolo occupato, se il muro è edificato sul fondo del vicino. Il diritto di acquistare la comunione si esercita mediante dichiarazione notificata al proprietario del muro. Non è ammessa la comunione parziale: essa riguarda l'intero muro, non solo la parte corrispondente all'altezza del fabbricato del richiedente.
Profili applicativi
La comunione forzosa del muro è uno strumento che consente al vicino di usufruire del muro esistente senza dover costruire un nuovo muro divisorio, con vantaggio economico reciproco. Il valore del muro da pagare è quello al momento dell'esercizio del diritto, non quello originario di costruzione; eventuali miglioramenti successivi all'esercizio del diritto competono in parte al nuovo comproprietario. Il proprietario del muro non può opporsi alla richiesta di comunione forzosa, salvo che il muro non sia idoneo alla comunione (es. muro privo di stabilità o non conforme alle norme edilizie).
In sintesi
L'art. 874 c.c. attribuisce al proprietario contiguo il diritto potestativo di acquistare la comunione del muro divisorio altrui, pagando la metà del valore del muro e delle fondamenta, senza necessità del consenso del proprietario del muro.