Testo della norma
Comma 1: Tutela e Risarcimento
Chi ha violato le norme sulle distanze nelle costruzioni (o altre norme edilizie stabilite da leggi o regolamenti) può essere costretto al ripristino dello stato dei luoghi (demolizione o arretramento). È fatto salvo il risarcimento del danno in ogni caso.
Comma 2: Sanzioni Amministrative
La sentenza che ordina il ripristino o il risarcimento non preclude l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 872 c.c. disciplina i rimedi a disposizione del proprietario del fondo confinante in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, distinguendo i rimedi restitutori (riduzione in pristino) da quelli risarcitori.
Contenuto
Profili applicativi
La giurisprudenza distingue: violazione delle distanze codicistiche (artt. 873 ss. c.c.) → sia riduzione in pristino sia risarcimento; violazione delle distanze previste dai regolamenti edilizi → solo risarcimento del danno in re ipsa (senza necessità di provare un danno concreto). La riduzione in pristino può essere chiesta anche quando la costruzione in violazione sia stata completata e abitata: non opera il principio di economicità della demolizione. L'azione di riduzione in pristino è imprescrittibile finché la costruzione permane, mentre l'azione di risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
In sintesi
L'art. 872 c.c. attribuisce al proprietario leso dalla violazione delle norme sulle distanze il diritto alla riduzione in pristino (per le norme codicistiche) e/o al risarcimento del danno; per le norme regolamentari è ammesso solo il risarcimento, salvo che le norme stesse prevedano la restituzione.