Art. 870 C.C. – Acqua in eccesso per uso agrario o industriale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Dovere di Restituire

Il proprietario che ha derivato l’acqua da un corso d’acqua privato o l’ha estratta dal proprio fondo per uso agrario o industriale è obbligato a restituire l’acqua in eccesso al corso d’acqua principale in modo che gli altri proprietari possano goderne.

Comma 2: Deroghe

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali e dei regolamenti locali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola la destinazione dell'acqua che eccede il fabbisogno di un fondo, in vista di un suo utile impiego agricolo o industriale.

Contenuto

L'acqua che eccede il fabbisogno di un fondo può essere destinata, secondo le regole applicabili, a un utile impiego agrario o industriale a favore di altri fondi, evitando che una risorsa disponibile resti inutilizzata.

Profili applicativi

La disposizione favorisce lo sfruttamento razionale della risorsa idrica, consentendo che l'acqua in eccesso rispetto alle necessità di un fondo possa essere impiegata utilmente altrove, in coerenza con la funzione produttiva riconosciuta ai beni economici.

In sintesi

L'acqua eccedente il fabbisogno di un fondo può essere destinata a un utile impiego agrario o industriale a favore di altri fondi.