Art. 868 C.C. – Consorzi per riparazioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Opere Comuni

Se più proprietari sono interessati alla riparazione, alla costruzione o alla manutenzione degli argini e degli alvei di un corso d’acqua comune non pubblico, si può costituire un consorzio a norma di legge.

Comma 2: Disciplina in mancanza di Leggi Speciali

In mancanza di leggi speciali, si applicano le disposizioni degli articoli 871 e 872 del Codice Civile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende lo strumento consortile anche alle opere di riparazione di argini e alvei che interessano più fondi.

Contenuto

Per l'esecuzione delle riparazioni degli argini e degli alvei che interessano una pluralità di fondi, i proprietari possono costituirsi in consorzio, ripartendo tra loro gli oneri secondo i criteri stabiliti dalla legge e dalle regole consortili.

Profili applicativi

Il ricorso al consorzio anche per le opere di riparazione conferma la scelta dell'ordinamento di privilegiare, in materia idraulica, forme di gestione collettiva e coordinata, più adatte a interventi che per loro natura coinvolgono l'interesse di più proprietari.

In sintesi

I proprietari interessati possono costituire consorzi anche per le riparazioni di argini e alvei che coinvolgono più fondi.