Testo della norma
Comma 1: Opere per Miglioramento
Il proprietario che intende eseguire opere per rendere più comodo il deflusso delle acque a vantaggio del suo fondo può farle a spese sue o in concorso di spese con gli altri proprietari che ne traggono vantaggio.
Comma 2: Disciplina della Servitù
In caso di disaccordo, si osservano le norme relative alla servitù di scolo coattivo (Art. 1043 C.C. e ss.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il regolare deflusso delle acque tra fondi.
Contenuto
Quando è necessario provvedere al regolare deflusso delle acque, i proprietari dei fondi interessati possono essere tenuti a eseguire o a consentire le opere necessarie, ripartendo tra loro i relativi oneri secondo il beneficio che ciascuno ne ricava.
Profili applicativi
La ripartizione degli oneri in proporzione al beneficio ricevuto realizza un equo contemperamento degli interessi dei proprietari coinvolti nelle opere di deflusso, che spesso giovano a più fondi contemporaneamente.
In sintesi
Le opere per il regolare deflusso delle acque possono essere imposte ai proprietari interessati, con ripartizione degli oneri secondo il beneficio.