Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Riparazione
Ciascun proprietario è obbligato a riparare gli argini e gli alvei in modo da non danneggiare i fondi altrui, nel caso di acque che attraversano o confinano con più fondi privati.
Comma 2: Diritto di Richiesta
Se il proprietario non adempie, gli altri proprietari interessati possono costringerlo o, in caso di urgenza, provvedere direttamente a spese di lui.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina gli obblighi di manutenzione e riparazione degli argini e degli alvei a tutela della regolare gestione delle acque.
Contenuto
Le riparazioni degli argini e degli alvei necessarie a prevenire danni derivanti dalle acque sono a carico dei proprietari dei fondi che ne traggono beneficio o che vi sono obbligati secondo le regole applicabili, in funzione della sicurezza idraulica complessiva.
Profili applicativi
L'imposizione degli obblighi di riparazione risponde all'esigenza di prevenire i danni derivanti da un cattivo stato di manutenzione delle opere idrauliche, che potrebbero pregiudicare non solo i fondi direttamente interessati ma anche quelli circostanti.
In sintesi
Le riparazioni di argini e alvei gravano sui proprietari che ne traggono beneficio o che vi sono tenuti, a garanzia della sicurezza idraulica.