Art. 867 C.C. – Riparazioni degli argini e degli alvei

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Riparazione

Ciascun proprietario è obbligato a riparare gli argini e gli alvei in modo da non danneggiare i fondi altrui, nel caso di acque che attraversano o confinano con più fondi privati.

Comma 2: Diritto di Richiesta

Se il proprietario non adempie, gli altri proprietari interessati possono costringerlo o, in caso di urgenza, provvedere direttamente a spese di lui.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.