Art. 864 C.C. – Scorrimento delle acque

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Servitù Naturale di Scolo

Il proprietario del fondo inferiore è obbligato a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo superiore, senza che vi sia concorso dell’opera dell’uomo.

Comma 2: Divieto di Aggravamento

Il proprietario del fondo inferiore non può opporre al deflusso alcun ostacolo. Il proprietario del fondo superiore non può renderlo più gravoso con la sua opera.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola il naturale scorrimento delle acque tra fondi posti a diverso livello, imponendo obblighi di reciproca tolleranza.

Contenuto

Il fondo inferiore è tenuto a ricevere le acque che dal fondo superiore scorrono naturalmente, senza che vi abbia contribuito l'opera dell'uomo; né il proprietario del fondo inferiore può impedire tale scorrimento, né quello del fondo superiore può aggravarlo.

Profili applicativi

La regola del naturale scorrimento delle acque bilancia le posizioni dei proprietari dei fondi a diverso livello, imponendo al fondo inferiore di tollerare il flusso naturale ma vietando al fondo superiore di renderlo più gravoso con interventi artificiali.

In sintesi

Il fondo inferiore deve ricevere le acque che scorrono naturalmente dal fondo superiore, che a sua volta non può aggravarne il deflusso.