Art. 866 C.C. – Consorzi per opere di deflusso

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Opere Collettive

Se le opere necessarie per il deflusso delle acque, i riparti (divisioni) o altri scopi richiedono la costituzione di un consorzio fra i proprietari, questo si può costituire in conformità della legge (leggi speciali).

Comma 2: Disciplina in mancanza di Leggi Speciali

In mancanza di leggi speciali, si applicano le disposizioni degli articoli 871 e 872 del Codice Civile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prevede la possibilità di costituire consorzi tra proprietari per la realizzazione delle opere di deflusso delle acque.

Contenuto

Per l'esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie al deflusso delle acque, i proprietari dei fondi interessati possono costituirsi in consorzio, secondo le regole che disciplinano tali forme associative, in modo da coordinare gli interventi e ripartirne gli oneri.

Profili applicativi

Lo strumento consortile consente di gestire in modo coordinato ed efficiente opere idrauliche che interessano una pluralità di fondi, superando le difficoltà pratiche che deriverebbero da iniziative individuali e scoordinate dei singoli proprietari.

In sintesi

I proprietari interessati possono costituire consorzi per eseguire e mantenere le opere di deflusso delle acque.