Testo della norma
Comma Unico: Rinvio ai Regolamenti
Sono salvi i regolamenti locali che disciplinano l’uso irriguo delle acque private per scopi agrari, industriali o domestici, e che non contrastano con le disposizioni del codice.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiude la disciplina dell'uso delle acque rinviando, per gli aspetti di dettaglio, alle norme speciali e integrative.
Contenuto
Per quanto non specificamente disciplinato in materia di uso delle acque tra fondi, si applicano le norme integrative previste dalle leggi speciali e dai regolamenti in materia di acque pubbliche e private, in quanto compatibili con le regole generali.
Profili applicativi
Il rinvio alle norme integrative riflette la complessità e la specificità tecnica della materia delle acque, che è oggetto di una articolata normativa speciale, spesso più dettagliata e aggiornata rispetto alle disposizioni generali del codice.
In sintesi
Per l'uso delle acque tra fondi valgono, in via integrativa, le norme speciali e regolamentari in materia, in quanto compatibili.