Art. 875 C.C. – Comunione forzosa del muro non sul confine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diritto ad Acquisire la Comunione

Quando il muro si trova a distanza dal confine inferiore a quella stabilita dall’art. 873, il vicino può domandare la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare in aderenza.

Comma 2: Costi di Spostamento

In tal caso, deve pagare, oltre la metà del valore del muro e del suolo, il valore del suolo da occupare con la nuova costruzione e deve eseguire le opere necessarie per non danneggiare l’altro proprietario.

Comma 3: Diritto di Costruire in Adiacenza

Il vicino può anche scegliere di costruire in aderenza, in appoggio al muro preesistente, senza chiedere la comunione, rispettando il confine.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende la logica della comunione forzosa del muro sul confine anche a un'ipotesi particolare in cui il muro non è posto esattamente sulla linea di confine.

Contenuto

Se un muro, pur non trovandosi esattamente sul confine, viene comunque utilizzato da entrambi i proprietari confinanti a beneficio dei rispettivi fondi, si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione forzosa già previste per il muro posto sul confine.

Profili applicativi

L'estensione della disciplina a questa situazione particolare evita che una collocazione non perfettamente coincidente con il confine escluda automaticamente l'applicazione delle regole sulla comunione forzosa, quando comunque il muro serve entrambi i fondi.

In sintesi

Anche il muro non esattamente sul confine, se utilizzato da entrambi i proprietari, può seguire le regole sulla comunione forzosa.