Art. 880 C.C. – Muro comune

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presunzione di Comunione

Il muro che serve da divisione tra edifici si presume comune fino alla sommità, o fino al punto in cui uno dei due edifici comincia ad essere più alto.

Comma 2: Presunzione per Muri di Cinta

Nel caso di muri divisori tra cortili, giardini e orti, si presume parimenti comune il muro divisorio, salvo prova contraria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fissa il criterio generale per la determinazione della comproprietà del muro divisorio tra due fondi.

Contenuto

Il muro divisorio tra due edifici, tra un edificio e un cortile, o tra due cortili, si presume comune fino alla sommità della parte meno elevata, salvo che risulti diversamente dal titolo o da altri segni contrari alla comunione previsti dalla legge.

Profili applicativi

La presunzione di comunione, salva prova contraria, semplifica la determinazione della proprietà del muro divisorio, evitando incertezze quando manchino elementi specifici che ne attribuiscano la proprietà esclusiva a uno solo dei confinanti.

In sintesi

Il muro divisorio tra fondi si presume comune fino all'altezza della parte meno elevata, salvo prova contraria.